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Con la contribución de:
[Fondazione Cariplo]
  1. È costituita una libera Associazione culturale senza fini di lucro denominata:

    ASSOCIAZIONE
    AMICI DEL PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA

    con sede in Milano, viale Gorizia n. 5, che si propone di valorizzare e diffondere la conoscenza e lo studio del rito e del canto ambrosiano.  
     
  2. In particolare l'Associazione si propone di:
    • promuovere lo sviluppo del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica:
    • valorizzare gli studi che lo stesso compie e il suo patrimonio culturale;
    • promuovere iniziative di formazione permanente di musicisti liturgici, in particolare degli ex alunni;
    • promuovere lo sviluppo dell'arte organistica (composizioni ed esecuzioni) e organaria nell'ambito della liturgia;
    • promuovere iniziative culturali mirate alla conoscenza del rito e del canto ambrosiano e curarne la diffusione;
    • pubblicare ricerche storiche e musicologiche e fonti musicali.

  3. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta al Comitato di gestione e si impegnano a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Comitato di gestione stesso.  
     
  4. Sono organi dell'Associazione:
    • L'Assemblea dei soci,
    • Il Comitato di gestione,
    • Il Presidente e il Vicepresidente,
    • Il Segretario.

  5. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota associativa.
    L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione del programma annuale delle attività e per l'eventuale rinnovo delle cariche fiscali.
    L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di gestione.  
     
  6. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante avviso per lettera indirizzata ai soci a cura del Presidente; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.  
     
  7. L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
    In seconda convocazione essa è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
    È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ed esclusivamente ad un altro socio; è vietato il cumulo di deleghe superiore a tre.
    L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in assenza da chi è designato dall'Assemblea stessa.
    Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto dal Segretario.
    Il Presidente ha inoltre facoltà quando lo ritenga opportuno di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.
    L'Assemblea delibera sempre con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
    L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori presenti.
     
     
  8. L'Associazione è amministrata da un Comitato di gestione composto da cinque membri anche non soci nominati dall'Assemblea.  
     
  9. Il Comitato di gestione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
    Il Comitato di gestione delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità.
    Predispone i bilanci consuntivi e preventivi, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, delibera circa l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
    Il Comitato di gestione nell'esercizio delle sue funzioni può valersi della collaborazione di persone singole e commissioni consuntive formate sia da soci che da non soci.
    Il Comitato di gestione dura in carica cinque anni.
    Il Comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei membri.
    Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  
     
  10. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.  
     
  11. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
    • dalle quote di iscrizione all'atto di ammissione dell'Associazione nella misura fissata dal Comitato di gestione;
    • dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Comitato di gestione;
    • da eventuali contributi straordinari deliberati dal Comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;
    • dai versamenti volontari degli associati;
    • da contributi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
    • da sovvenzioni, donazioni o lasciti effettuate da terzi o dagli associati.

  12. Il socio che per qualsiasi motivo (decesso, recesso o esclusone motivata deliberata dall'Assemblea) cessi di far parte dell'Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.  
     
  13. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  
     
  14. Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nominerà un Collegio di revisori composto da tre membri scelti anche tra non soci, che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa dell'Associazione. 
     
  15. In caso di scioglimento dell'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto alle Romite Ambrosiane dell'Ordine di S. Ambrogio ad nemus - Monastero S. Maria del Monte di Varese.  
     
  16. Particolari norme per il funzionamento dell'Associazione e l'esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi dal Comitato di gestione.  
     
  17. Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.  
     

Milano, 8 marzo 2001

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Ultima Actualización: Jueves, 28 de Augosto de 2008
 
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